Gli esperti bocciano il reato di immigrazione clandestina: ingiusto, dannoso e anti costituzionale. Dopo l’appello dei giuristi, i pareri di Manconi e Dall’Olio di Sofia Basso
Ingiusta, dannosa, incostituzionale. I giuristi bocciano nettamente la norma che introduce il reato di immigrazione clandestina. Già il 25 giugno i principali nomi del diritto italiano erano scesi in campo con un appello per fermare la sua entrata in vigore. Con le prime settimane di applicazione, i peggiori timori sono stati confermati. «È una delle più acute lesioni inferte al nostro ordinamento, dal dopoguerra a oggi», commenta Luigi Manconi, presidente dell’associazione “A buon diritto”. Se per l’ex sottosegretario alla Giustizia l’adozione di politiche repressive per contenere l’immigrazione irregolare è materia opinabile, non si può invece trattare sul «diritto fondamentale alla libertà di movimento degli individui su questa terra». Il diritto di uno Stato a controllare i flussi di immigrazione, insomma, non può calpestare la libertà del singolo, trasformandola in fattispecie penale. Anche perché in questo modo, l’Italia finisce per «inibire in maniera considerevole l’afflusso dei richiedenti asilo». La nuova norma, infatti, inverte la procedura attuale: chiunque entra in Italia senza permesso viene iscritto nel registro degli indagati e solo quando fa domanda di asilo il procedimento viene sospeso. «Tra gli effetti perversi di questa norma ci sarà anche la riduzione delle richieste di asilo perché le rende più macchinose e difficili», continua Manconi che denuncia anche «l’operazione gravissima di alterazione della realtà», per cui si tenta di sganciare i morti in mare dal pacchetto sicurezza: «Se gli eritrei non sono stati soccorsi è proprio per l’effetto intimidatorio di quel reato».
Ormai blindata dalla maggioranza di centrodestra, la norma può essere cambiata solo se la Corte costituzionale riconoscerà l’eccezione di costituzionalità. L’avevano già detto i firmatari dell’appello del 25 giugno: l’incriminazione del clandestino «contrasta non solo con il principio di eguaglianza ma anche con la fondamentale garanzia costituzionale in materia penale, in base alla quale si può essere puniti solo per fatti materiali». Come precisa Manconi, «al fondamento del diritto moderno c’è il passaggio dal sanzionare l’identità di un individuo al colpire solo le azioni che ledono terzi o beni collettivi. Altrimenti si torna all’Ottocento quando la gente era indagata per povertà e vagabondaggio. Colpire una condizione e non un fatto è la sostanza prima dell’anomalia di questo reato, che è anticostituzionale anche perché sanando solo le colf e le badanti introduce un elemento discriminatorio». L’associazione “A buon diritto” ha già preparato una memoria e appena uno degli avvocati affiliati sarà chiamato a difendere un indagato del reato di immigrazione clandestina, potrà sollevare in aula l’eccezione di costituzionalità. Se il giudice di pace l’accoglierà, andrà alla Corte costituzionale.
Tra gli effetti devastanti della norma, fa notare il magistrato della Procura di Roma Francesco Dall’Olio, ci sarà anche la «paralizzazione di un organismo che tutto sommato funzionava»: «Questo reato metterà in ginocchio i giudici di pace». Sono loro, infatti, quelli che dovranno giudicare i clandestini. «Siccome il fine ultimo è l’espulsione, che senso ha fare il processo se poi lo mandi via? Sotto questo profilo, si va a doppiare con la Bossi-Fini. Sotto altri profili è assolutamente suscettibile di grossi rilievi di anticostituzionalità perché va a colpire una condizione della personalità, non un fatto». Non a caso, nel 1995 la Corte costituzionale dichiarò illegittimo il reato di mendacità. Tra l’altro, fa notare Dall’Olio, non c’è alcun collegamento diretto tra clandestinità e delinquenza: «Le persone che si introducono clandestinamente nel nostro Paese sono le più varie. Sanare alcune categorie e non altre è ingiusto». Tra gli elementi del vecchio ordinamento che il magistrato romano rimpiange c’è il «giustificato motivo»: con la Bossi-Fini se un immigrato clandestino veniva intercettato dalle forze dell’ordine italiane riceveva un ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni. Se si scopriva che non era partito, veniva arrestato e processato per direttissima. «Spesso i giudici li assolvevano per giustificato motivo: se nel frattempo avevano avuto un figlio o un lavoro, per motivi di salute o se, banalmente, non avevano i soldi per pagarsi il viaggio di ritorno. Ora non sarà più possibile». A indignare Dall’Olio è anche il fatto che «a una persona che scappa da una vita di miseria e di torture, lo Stato risponda chiedendogli il visto... Il male minacciato, con pene da 2 a 4 anni, rimane comunque nullo rispetto a quello che troverebbe nel suo Paese d’origine». Come se non bastasse l’infamia di indagare «gli scampati alla morte», Dall’Olio sottolinea «il dilemma tremendo» dei pescatori che incrociano le carrette cariche di migranti: «Si trovano stretti tra l’omissione di soccorso e l’agevolazione dell’immigrazione clandestina». E intanto chi si è disperatamente imbarcato muore. 28 agosto 2009
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